Riforma del processo civile. Schema di disegno legge delega al Governo
- Claudio D'Attilio
- Dic, 20, 2013
- civile, leggi
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Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 17 dicembre ha approvato lo “SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZION I PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE, LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO, IL RIORDINO DELLE GARANZIE MOBILIARI, NONCHE’ ALTRE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014)“.
Con lo scopo di rendere più efficace la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare e, con riguardo all’espropriazione forzata di crediti, per semplificare le modalità della dichiarazione del terzo pignorato e per rafforzare i mezzi di tutela del debitore nel processo, lo schema di legge delega conferisce al il Governo il potere di adottare provvedimenti volti a introdurre le seguenti novità:
- possibilità per il giudice che ritenga sufficiente un’istruzione sommaria di disporre, all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, il mutamento del rito ordinario di cognizione nel rito sommario di cognizione;
- possibilità per il giudice di primo grado di definire i giudizi mediante dispositivo corredato dall’indicazione dei fatti e delle norme che consentano di delimitare l’oggetto dell’accertamento;
- riconoscimento alle parti del diritto di ottenere la motivazione della decisione a richiesta e previa anticipazione del contributo unificato al fine di proporre appello;
- potere del giudice d’appello di motivare i provvedimenti che definiscono il giudizio mediante richiamo della motivazione del provvedimento impugnato;
- composizione monocratica della Corte d’Appello nelle controversie in materia di condominio, diritti reali e possesso, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti con danni esclusivamente a cose, nonché nelle materie indicate nell’articolo 445-bis c.p.c. (limitatamente ai giudizi pendenti in grado d’appello che, alla data di entrata in vigore degli emanandi decreti legislativi delegati, risultino iscritti a ruolo in appello da oltre tre anni);
- estensione dell’ambito di operatività delle misure di cui all’articolo 614-bis c.p.c., prevedendone l’adozione anche d’ufficio e in particolare consentendone l’applicazione anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi dagli obblighi di fare infungibili e non fare, purché non consistenti nel pagamento di una somma di denaro, e garantendo al debitore, quando il provvedimento di condanna non è più suscettibile di impugnazione, la facoltà di far valere la grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non imputabile;
- obbligatorietà dell’esperimento della consulenza tecnica d’ufficio ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., quale condizione di procedibilità della domanda in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ovvero da responsabilità medica e sanitaria, con conseguente esonero dall’obbligo di esperire il procedimento di mediazione a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n . 28.
- introdurre il potere per gli ufficiali giudiziari di ricercare, ad istanza del creditore, le cose e i crediti da pignorare, anche con modalità telematiche, mediante l’accesso a specifiche banche dati, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale e pagamento di specifico contributo unificato (i cui introiti saranno destinati destinati a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari e degli uffici NEP, con particolare riferimento ai servizi informatici;
- rimettere al creditore procedente l’individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a pignoramento quando l’accesso alle banche dati di cui sopra ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi;
- possibilità per l’ufficiale giudiziario – quando l’accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore – di procedere direttamente al pignoramento mediante notifica del verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;
- modifica del criterio di competenza territoriale relativo ai procedimenti di espropriazione forzata di crediti, in favore del giudice del luogo dove risiede il debitore; quando il debitore risiede all’estero o è una pubblica amministrazione, stabilire uno specifico criterio di competenza territoriale, che assicuri la concentrazione dei procedimenti proposti nei confronti del medesimo debitore;
- possibilità anche per il terzo creditore di somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, di comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c. a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
- obbligatorietà, nell’atto con cui si procede al pignoramento di crediti, dell’avvertimento al terzo relativamente alle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza;
- previsione di un compenso aggiuntivo, rientrante tra le spese di esecuzione e parametrato al valore di realizzo o di assegnazione delle cose pignorate o al valore dei crediti, da ripartire tra l’ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto all’interrogazione delle banche dati, l’ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto al pignoramento, nonché gli altri ufficiali giudiziari o funzionari del medesimo ufficio addetti al servizio esecuzioni;
Sono previste, poi, disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata nonché per il monitoraggio delle procedure esecutive e concorsuali, mediante:
- abolizione dell’istituto della vendita con incanto;
- monitoraggio con modalità telematiche delle procedure esecutive individuali e concorsuali;
- deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche;
Lo schema di legge delega, infine, attribuisce al Governo il compito di revisionare le disposizioni in materia di garanzie reali mobiliari al fine di agevolare e promuovere l’accesso al credito contraendone i relativi costi. Ciò si propone principalmente mediante la possibilità di prevedere una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento come istituto di diritto comune.
