Riforma del processo civile. Schema di disegno legge delega al Governo

Riforma del processo civile. Schema di disegno legge delega al Governo

Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 17 dicembre ha approvato lo “SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZION I PER L’EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE, LA RIDUZIONE DELL’ARRETRATO, IL RIORDINO DELLE GARANZIE MOBILIARI, NONCHE’ ALTRE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA (COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’ 2014)“.

pagina - Avv Claudio D'Attilio

Con lo scopo di rendere più efficace la ricerca delle cose e dei crediti da pignorare e, con riguardo all’espropriazione forzata di crediti, per semplificare le modalità della dichiarazione del terzo pignorato e per rafforzare i mezzi di tutela del debitore nel processo, lo schema di legge delega conferisce al il Governo il potere di adottare provvedimenti volti a introdurre le seguenti novità:

  • possibilità per il giudice che ritenga sufficiente un’istruzione sommaria di disporre, all’udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, il mutamento del rito ordinario di cognizione nel rito sommario di cognizione;
  • possibilità per il giudice di primo grado di definire i giudizi mediante dispositivo corredato dall’indicazione dei fatti e delle norme che consentano di delimitare l’oggetto dell’accertamento;
  • riconoscimento alle parti del diritto di ottenere la motivazione della decisione a richiesta e previa anticipazione del contributo unificato al fine di proporre appello;
  • potere del giudice d’appello di motivare i provvedimenti che definiscono il giudizio mediante richiamo della motivazione del provvedimento impugnato;
  • composizione monocratica della Corte d’Appello nelle controversie in materia di condominio, diritti reali e possesso, divisione, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti con danni esclusivamente a cose, nonché nelle materie indicate nell’articolo 445-bis c.p.c. (limitatamente ai giudizi pendenti in grado d’appello che, alla data di entrata in vigore degli emanandi decreti legislativi delegati, risultino iscritti a ruolo in appello da oltre tre anni);
  • estensione dell’ambito di operatività delle misure di cui all’articolo 614-bis c.p.c., prevedendone l’adozione anche d’ufficio e in particolare consentendone l’applicazione anche nel caso di provvedimenti di condanna ad obblighi diversi dagli obblighi di fare infungibili e non fare, purché non consistenti nel pagamento di una somma di denaro, e garantendo al debitore, quando il provvedimento di condanna non è più suscettibile di impugnazione, la facoltà di far valere la grave difficoltà di adempiere spontaneamente per causa a lui non imputabile;
  • obbligatorietà dell’esperimento della consulenza tecnica d’ufficio ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., quale condizione di procedibilità della domanda in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ovvero da responsabilità medica e sanitaria, con conseguente esonero dall’obbligo di esperire il procedimento di mediazione a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n . 28.
  • introdurre il potere per gli ufficiali giudiziari di  ricercare, ad istanza del creditore, le cose e i crediti da pignorare, anche con modalità telematiche, mediante l’accesso a specifiche banche dati, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale e pagamento di specifico contributo unificato (i cui introiti saranno destinati destinati a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari e degli uffici NEP, con particolare riferimento ai servizi informatici;
  • rimettere al creditore procedente l’individuazione dei crediti o delle cose da sottoporre a pignoramento quando l’accesso alle banche dati di cui sopra ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che si trovano nella disponibilità di terzi ovvero sia crediti che cose del debitore che si trovano nella disponibilità di terzi;
  • possibilità per l’ufficiale giudiziario – quando l’accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore – di procedere direttamente al pignoramento mediante notifica del verbale delle operazioni di ricerca al debitore e al terzo;
  • modifica del criterio di competenza territoriale relativo ai procedimenti di espropriazione forzata di crediti, in favore del giudice del luogo dove risiede il debitore; quando il debitore risiede all’estero o è una pubblica amministrazione, stabilire uno specifico criterio di competenza territoriale, che assicuri la concentrazione dei procedimenti proposti nei confronti del medesimo debitore;
  • possibilità anche per il terzo creditore di somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, di comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c. a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata;
  • obbligatorietà, nell’atto con cui si procede al pignoramento di crediti, dell’avvertimento al terzo relativamente alle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione in udienza;
  • previsione di un compenso aggiuntivo, rientrante tra le spese di esecuzione e parametrato al valore di realizzo o di assegnazione delle cose pignorate o al valore dei crediti, da ripartire tra l’ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto all’interrogazione delle banche dati, l’ufficiale giudiziario o il funzionario che ha proceduto al pignoramento, nonché gli altri ufficiali giudiziari o funzionari del medesimo ufficio addetti al servizio esecuzioni;

Sono previste, poi, disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del processo di esecuzione forzata nonché per il monitoraggio delle procedure esecutive e concorsuali, mediante:

  • abolizione dell’istituto della vendita con incanto;
  • monitoraggio con modalità telematiche delle procedure esecutive individuali e concorsuali;
  • deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche;

Lo schema di legge delega, infine, attribuisce al Governo il compito di revisionare le disposizioni in materia di garanzie reali mobiliari al fine di agevolare e promuovere l’accesso al credito contraendone i relativi costi. Ciò si propone principalmente mediante la possibilità di prevedere una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento come istituto di diritto comune.

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