USUCAPIONE – la mera coltivazione non basta a provare l’animus possidendi
- Claudio D'Attilio
- Gen, 29, 2014
- civile, giurisprudenza
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Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-07-2013, n. 18215
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata a sul tema dell’usucapione di terreni agricoli, chiarendo ancora una volta che la mera coltivazione del fondo di per sè non è espressiva, in modo inequivocabile, dell’intento del coltivatore di possedere per sé, mentre è necessario che tale attività materiale corrispondente al diritto di proprietà sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere, sia pure in via presuntiva, che quell’attività è svolta uti dominus.
E’ noto infatti che l’acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di due elementi: uno oggettivo (il corpus possessionis) che si identifica nel comportamento del soggetto che svolge un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà e l’altro soggettivo (l’animus possidenti) consistente nell’intenzione di tenere la cosa come proprietario.
Ai fini dell’usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha confermato che la mera coltivazione del fondo, senza che venga fornita alcuna prova dell’animus possidendi, non sia sufficiente a dimostrare l’intervenuta usucapione.
Chiarisce in particolare la Corte di Cassazione con la sentenza in commento che “la coltivazione di un terreno, è in sè attività corrispondente all’esercizio del diritto dominicale, epperò, dato che la coltivazione del fondo di per sè non è espressiva, in modo inequivocabile, dell’intento del coltivatore di possedere per sè è necessario che l’attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) sia accompagnata almeno da indizi che consentono di desumere sia pure in via presuntiva che quell’attività è svolta uti dominus”.