Patrocinio a spese dello Stato
- Claudio D'Attilio
- Nov, 19, 2013
- leggi, patrocinio a spese dello Stato
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Con l’istituto del Patrocinio a Spese dello Stato, previsto dagli Artt. 74 – 141 d.P.R. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), allo scopo di dare piena attuazione al diritto alla difesa, è assicurata alla persona che si trovi in stato di comprovata difficoltà economica la possibilità di nominare un avvocato che la difenda e rappresenti – a spese dello Stato appunto – nell’ambito di un procedimento penale, che la veda coinvolta in qualità di indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
Il patrocinio è concesso pure nei procedimenti civili, amministrativi, contabili, tributari e negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del patrocinato risultino non manifestamente infondate.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è riservato ai cittadini italiani, nonchè agli stranieri ed apolidi resdenti nello Stato, che abbiano un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge.
I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Attualmente il limite di reddito fissato dalla legge come requisito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è pari a € 10.766,33.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Ai fini dell’ammissione al patrocinio, deve considerarsi il reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, tenendo conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Inoltre, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare ma, solo in materia penale, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis (violena sessuale), 609-quater (atti sessali con minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
ESCLUSIONE DAL PATROCINIO
Sono esclusi ex lege dall’ammissione al patrocinio i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti.
Il patrocinio a spese dello Stato è pure escluso, in materia penale nei procedimenti per reati di evasione in materia di imposte nonchè nel caso in cui il richiedente sia assistito da più di un difensore.
NOMINA DELL’AVVOCATO
A seguito dell’ammissione, l’interessato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine.
Nell’elenco di cui sopra sono inseriti, a richiesta, gli avvocati iscritti all’albo da almeno due anni, che siano in possesso di attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione, e che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Quanto genericamente sopra riportato ha carattere esclusivamente informativo e assolutamente non esaustivo.
Per qualsiasi chiarimento, delucidazione e informazione, in particolare su modalità e termini di presentazione della domanda, sugli effetti dell’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato nonché sugli adempimenti successivi all’ammissione si invitano i lettori a prendere contatti con questo studio legale.