Amministratori di condominio e responsabilità correlate alla perdita delle agevolazioni fiscali

Amministratori di condominio e responsabilità correlate alla perdita delle agevolazioni fiscali

Responsabilità degli amministratori di condominio in caso di perdita dell’incentivo fiscale

Avv. Riccardo Malvestiti – Foro di Bergamo

 

Sorgente: Amministratori di condominio e responsabilità correlate alla perdita delle agevolazioni fiscali

 

In materia di agevolazioni, il legislatore garantisce da tempo una corsia preferenziale a favore dei condomini. Se da una parte viene riconosciuto un beneficio maggiorato sui lavori svolti su parti comuni condominiali, dall’altra aumentano le responsabilità degli amministratori di condominio in caso di perdita dell’incentivo.

Con legge n. 205 del 27.12.2017 il legislatore ha confermato le agevolazioni potenziate sui lavori di recupero edilizio / risparmio energetico sulle parti comuni condominiali, introducendo due nuove fattispecie applicabili a decorrere dallo scorso 01.01.2018.

Ci si riferisce, in particolare, agli interventi di risparmio energetico con riduzione del rischio sismico (incentivati fino all’85% delle spese con un massimale di 136.000 euro per unità abitativa) ed al “bonus verde” (detrazione del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde, nel limite di 5.000 euro per ogni unità abitativa), che vanno ad arricchire ulteriormente il complesso delle agevolazioni riconosciute nei precedenti anni.

In argomento si veda il pratico instant book —>RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2018

Ma cosa succede nel caso in cui le agevolazioni vadano perse? Qualora l’amministratore condominiale ometta gli adempimenti previsti per la fruizione degli incentivi, a quale responsabilità è chiamato a rispondere?

=> Errato invio detrazione IRPEF. Cosa succede nei confronti dell’amministratore di condominio?

Stando a quanto previsto dalla riforma del condominio (legge n. 220 del 11.12.2012, in vigore dallo scorso 17.06.2013), per effetto delle nuove competenze attribuite, gli amministratori non possono esimersi dall’esecuzione degli adempimenti fiscali, compresi quelli riferiti alle agevolazioni in commento.

=> => Errato invio detrazione IRPEF. Cosa succede nei confronti dell’amministratore di condominio?

L’orientamento della Cassazione. In occasione della sentenza n. 22343 del 26.09.2017, resa sulla base della precedente sentenza n. 11548 del 14.05.2013, la Cassazione ha stabilito che il professionista risponde della mancata fruizione dell’agevolazione fiscale se il contribuente riesce a provare che il danno non si sarebbe prodotto nel caso di corretto adempimento.

Al di là del felice esito dello specifico caso esaminato dalla Cassazione (è stata infatti esclusa la responsabilità del professionista per mancata prova del danno), la decisione del Giudice di Legittimità conferma, in via generale, la responsabilità del professionista per gli inadempimenti fiscali che comportano il disconoscimento o la mancata fruizione delle agevolazioni.

Si propongono di seguito alcune riflessioni circa gli effetti di tale pronuncia rispetto alla disciplina attualmente in vigore.

Il “danno fiscale” che può essere risarcito.Si deve innanzitutto precisare che l’eccezione che ha escluso il risarcimento del danno è puramente processuale. Si può affermare che, di regola, il professionista risponde dei danni da mancato riconoscimento dell’agevolazione fiscaleogniqualvolta che il contribuente riesca a dimostrare la spettanza dell’agevolazione ed il danno da inadempimento.

Con riferimento alla concreta fruibilità dell’agevolazione ed alle modifiche intervenute nel corso degli ultimi anni, si rappresenta quanto segue:

  1. si deve escludere la responsabilità per danni nei confronti dei soggetti incapienti per gli interventi effettuati fino alla data del 31.12.2015, in quanto lo stato di incapienza non consente di beneficiare delle detrazioni d’imposta.Al contrario, i soggetti capienti possono agevolmente dimostrare il danno da inadempimento;
  2. per effetto della nuova disciplina in materia di cessione del credito d’imposta, a decorrere dal 01.01.2016 la responsabilità per danno da mancato riconoscimento potrebbe riguardare anche i soggetti incapienti.Per effetto delle innovazioni legislative, il beneficio fiscale potrebbe essere rappresentato dalla possibilità di cedere il credito d’imposta equivalente alla detrazione spettante .A differenza di quanto previsto nei precedenti anni, quindi, si potrebbe rilevare un danno da mancato riconoscimento dell’agevolazione anche nei confronti dei soggetti incapienti;

Nuove comunicazioni ENEA. Si segnala che a decorrere dal 01.01.2018 viene prevista una nuova comunicazione all’ENEA degli interventi relativi al bonus recupero edilizio, misure antisismiche e arredi sulla falsariga di quanto previsto in materia di risparmio energetico.

Un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà specificare la natura e le modalità della comunicazione, nonché gli eventuali effetti preclusivi sulla fruizione dell’agevolazione.

Specificando che ad oggi il nuovo adempimento non è ancora operativo, per gli interventi effettuati nell’annualità in corsosi dovrà prestare particolare attenzione alle istruzioni che verranno fornite rispetto alla nuova comunicazione ENEA.

=> Che cosa accade se l’assemblea deliberando lavori di ristrutturazione, non decide nulla in merito alle agevolazioni fiscali?

Precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione. Con legge di Bilancio 2018 è stato specificato l’ambito di applicazione delle agevolazioni sugli immobili. Per effetto di quanto previsto dalla legge n. 205/2017, devono considerarsi ammessi al beneficio oltre agli Istituti Autonomi Case Popolari (di seguito IACP):

  1. gli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in houseproviding e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  2. le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per effetto di tale specificazione, i sopra indicati soggetti devono ritenersi espressamente inclusi nell’ambito di applicazione delle agevolazioni sul recupero edilizio e risparmio energetico, con le conseguenti considerazioni in termini di responsabilità professionale in caso di perdita del beneficio.

La responsabilità civile, penale, fiscale e deontologica dell’amministratore di condominio

Fonte http://www.condominioweb.com/responsabilita-degli-amministratori-di-condominio-in-caso-di-perdita-dellincentivo.14619#ixzz58Jh1tJEY
www.condominioweb.com

Sorgente: Amministratori di condominio e responsabilità correlate alla perdita delle agevolazioni fiscali

Lascia un commento

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. I cookie sono piccoli file o porzioni di dati che vengono scaricati o archiviati sul tuo computer o altri dispositivi. Possono contenere informazioni sul tuo uso del nostro sito web (includendo alcuni servizi di terze parti e funzionalità offerte dal nostro sito web). Facendo clic su ”Accetto” acconsenti a tale uso dei cookie. Puoi sempre ritirare il consenso successivamente. Tieni presente che se elimini o disattivi i nostri cookie puoi sperimentare interruzioni o funzionalità limitate in alcune aree del sito web.

Chiudi