Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e documenti da conservare

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e documenti da conservare

Ristrutturazioni e detrazioni fiscali, per quanto tempo dobbiamo conservare i documenti?

Se un persona usufruisce delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione, è tenuta a conservare dei documenti?

Se sì, per quanto tempo la documentazione va conservata?

Le domande appena poste giungono spesso alla nostra redazione oppure sono oggetto di discussione nel forum.

Rispondere con chiarezza è fondamentale visti gli interessi coinvolti, dato che trattandosi di questioni fiscali, la lente dell’agenzia delle entrate potrebbe sempre soffermarsi sulla singola vicenda che ci riguarda.

Detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie

Se quest’anno ho speso 10.000,00 per interventi di manutenzione delle parti comuni dell’edificio – e dato per assodato che quella somma sia stata interamente versata dall’amministratore alla ditta – allora avrò diritto a detrarre dall’imposta lorda 5.000,00 in dieci rate annuali di € 500,00 cadauna, dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento della spesa e per i nove successivi.

La detrazione fiscale attualmente in vigore – lo sarà, salvo proroghe, solamente fino al 31 dicembre 2018 – è pari al 50% della spesa sostenuta con una spesa massima, per unità immobiliare, pari ad € 96.000,00.

Quando tornerà in vigore il regime ordinario di detrazioni, allora la detrazione sarà pari al 36% della spesa sostenuta con un massimo di spesa pari ad € 48.000,00.

Se si tratta d’interventi manutentivi delle parti comuni di un edificio in condominio, allora gli adempimenti connessi alla pratica delle detrazioni – dalle modalità di esecuzione del bonifico, alla comunicazione all’agenzia delle entrate della quota parte di somme versata all’impresa – dovrà essere fatta dall’amministratore di condominio.

Rispetto alle parti comuni gli interventi detraibili sono quelli di:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, tutti quelli indicati, tranne i primi, ossia gli interventi di manutenzione ordinaria

La disciplina completa inerente alle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie è contenuta nell’art. 16-bis d.p.r. n. 917/86 e nei successivi provvedimenti attuativi.

Documentazione da conservare

Chi usufruisce delle detrazioni fiscali dev’essere in grado, ove il fisco glielo richieda, di dimostrare l’esecuzione degli interventi e la misura delle spese sostenute. È chiaro, allora, che sia necessario conservare la documentazione inerenti ai lavori.

Quali sono i documenti da tenere con sé? Alla domanda ha dato risposta Direzione Centrale Accertamento, dell’Agenzia delle Entrate, in persona del direttore dell’ente, con un provvedimento del 2 novembre 2011.

I documenti che i contribuenti sono tenuti a conservare sono elencati anche nella guida per le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, rilasciata ogni anno dell’Agenzia delle Entrate.

Questa l’elencazione:

  • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, ove queste non siano necessarie (es. interventi di attività edilizia libera) un’autocertificazione indicante l’inizio dei lavori ed attestante la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
  • per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali in regime di condominio, delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
  • se i lavori sono stati effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
  • fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute .
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Negli edifici in condominio, ferma restando la possibilità di avere dall’amministratore la documentazione di cui agli ultimi due punti, è sufficiente una certificazione del mandatario con attestazione di avere compiuto gli adempimenti previsti dalla legge.

Tempistica della conservazione

Al riguardo va detto che non esistono certezze assolute.

La ragione della risposta va rintracciata nel fatto che l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza non concordano sul giorno dal quale far partire il termine di prescrizione per l’accertamento di eventuali scorrettezze in relazione alla fruizione delle detrazioni fiscali.

I cinque anni previsti per il compimento della prescrizione, per l’ente decorrono dall’ultimo anno d’imposta nel quale s’è usufruito della detrazione, mentre per la giurisprudenza il conteggio parte dal primo anno d’imposta (si veda ad es. Comm. Trib. Milano 11 giugno 2015 n. 2597).

=> Ristrutturazioni edilizie, come recuperare le detrazioni fiscali dimenticate

=> Opere di prevenzione di infortuni domestici e detrazioni fiscali

=> Ristrutturazione e detrazioni fiscali nei condomìni senza amministratore

Fonte https://www.condominioweb.com/ristrutturazioni-e-detrazioni-fiscali-conservazione-documenti.14878#ixzz5HY3o4EBY
www.condominioweb.com

 

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